Per l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle auto aziendali sono obbligatori l’accordo stipulato con la rappresentanza sindacale o l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Con la circolare n. 2 del 7 novembre 2016 l’Ispettorato Nazionale del lavoro fornisce indicazioni riguardo le regole da seguire per l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle autovetture aziendali. In particolare si chiarisce se esse siano da considerare strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e dunque esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, come innovato dal Jobs Act.

Lo Statuto dei lavoratori prevede che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

Ciò accade ogni volta che l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle auto aziendali risulta essere strettamente funzionale a “...rendere la prestazione lavorativa...”, cioè un elemento aggiuntivo agli strumenti di lavoro, indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, al fine di soddisfare esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

In questo caso le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

L’Ispettorato avverte però che è possibile prescindere sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge unicamente nel caso in cui:

- i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa;

- l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo