Il Codice Privacy non prevede esplicitamente l’espressione “Responsabile Esterno Privacy” e per delineare tale ruolo si ricorre all’art. 4, co. 1, lett. g) e all’art. 29 D. lgs. 196/03 aventi ad oggetto, genericamente, la figura del “Responsabile del Trattamento”, senza specificare se questo debba essere interno o esterno all’azienda.
La distinzione, a ben vedere, nasce dalla necessità organizzativa di inquadrare contrattualmente tutti quei soggetti preposti dal titolare al trattamento dei dati personali.
ATTIVA